Safe Guarding

 
 

MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE DI CONDOTTA DELLA SOCIETA’NAUTICA “GIACINTO PULLINO” A.S.D.

Premessa

in attuazione del Regolamento per la salvaguardia da abusi, violenze, discriminazioni e politica di tutela dei minori della FIC (d’ora in poi Regolamento), ed in conformità alle LINEE GUIDA PER LE SOCIETA’ AFFILIATE/AGGREGATE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE approvati entrambi in via definitiva con delibera di Consiglio federale FIC n.142 del 23 settembre 2023 e s.m.i., si definisce il presente Modello organizzativo e codice di condotta (d’ora in poi Modello) della Società Nautica “G. Pullino” A.s.d..

Il Modello ha lo scopo di creare all’interno della Società i presupposti per praticare lo sport in un ambiente rispettoso, equo e libero da ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti di atleti, soprattutto se minori, o persone particolarmente vulnerabili, in conformità con le normative vigenti.

Diritto fondamentale dei Tesserati della Società Nautica “G. Pullino” A.s.d è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva così come disciplinati dal Regolamento. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore prevalente rispetto al risultato sportivo.

 

Art. 1 – Finalità

1. Il presente documento disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, così come individuati ed attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d’età, della Società

2. Le norme e le previsioni contenute nel presente Modello richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla Federazione Italiana Canottaggio (d’ora in poi anche FIC) attualmente in vigore e costituiscono l’insieme del modello organizzativo interno societario e delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di promuovere una cultura dell’inclusività e del rispetto in un ambiente che:

a)     assicuri la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori;

b)     renda consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;

c)     individui e attui adeguate misure, procedure e politiche di SafeGuarding, in conformità alle raccomandazioni dell’Organismo di tutela istituito dalla FIC, volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;

d)     provveda alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

e)     informi i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

f)      incentivi la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIC nell’ambito delle politiche di SafeGuarding;

g)     garantisca il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di SafeGuarding della Società.

h)     verifichi, con l’acquisizione del casellario giudiziale e carichi pendenti, i tecnici, dipendenti ed altri soggetti che possano entrare in contatto stabilmente con i tesserati e in particolare con i minori.

 

Art.2 - Soggetti tenuti al rispetto e all’applicazione del presente modello

I tesserati della Società;

I soci della Società;

Coloro che hanno un rapporto di lavoro o volontariato con la Società;

Terzi che a qualsiasi titolo vengono in contatto con la Società.

 

Art. 3 – Norme di condotta

Al fine di dare attuazione ai principi ed obiettivi del presente modello la Società:

a)     assicura e gestisce un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona:

utilizzando solo allenatori formati e qualificati dalla FIC, regolarmente tesserati ed inquadrati nei quadri tecnici della Società, definendo in modo trasparente gerarchie e funzioni;

gestendo gli atleti/atlete tesserati, cercando di inserirli in gruppi per quanto possibile omogenei in termini di età;

organizzando gli spogliatoi e le docce in modo da evitare commistioni di genere, avendo riguardo ai minori.

gestendo le trasferte definendo con chiarezza componenti e ruoli della delegazione, nonché la logistica e le regole di comportamento tra atleti ed atlete e nei confronti dei tecnici/dirigenti accompagnatori;

b)     riserva ad ogni tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro:

gestisce i tesserati, tramite i dirigenti e tecnici, nel rispetto di ogni singola persona.

c)     organizza l’attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell’allievo, tenendo in considerazione gli interessi e i bisogni dello stesso:

è compito del tecnico dosare le attività fisiche in palestra ed in barca in base all’età ed alle capacità psico-fisiche di ciascun tesserato.

d)     presta la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivanti da disturbi dell’alimentazione, percepiti o conosciuti anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori:

attivando se presenti, con il consenso del tesserato e degli esercenti la responsabilità genitoriale in caso di minorenni, i supporti societari;

e)     attenziona, senza indugio, ogni circostanza di interesse, gli esercenti responsabilità genitoriale o tutoriale e i soggetti preposti alla vigilanza in Società – “Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni” societario (d’ora in poi Responsabile).

f)      espone presso la sede della Società e sul sito web societario le modalità di segnalazione di situazioni che possano individuare violazioni di cui al Regolamento federale ed al presente Modello.

g)     attiva il Responsabile nominato dalla Società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

utilizzo di procedure interne di segnalazione con tutela della privacy del denunciante / vittima dell’abuso

h)     attiva iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

fatte salve le esigenze tecniche che lo richiedano, evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici o dirigenti;

utilizzare all’interno dei gruppi di atleti e nei rapporti con tecnici e dirigenti, l’uso di un linguaggio appropriato e comunque evitare l’uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;

evitare di intrattenersi in sedute di allenamento con singoli atleti e/o svolte in orari non programmati e in cui gli spazi utilizzati per l’attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che, se ciò fosse necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all’allenatore, di un dirigente, del genitore o del consenso di quest’ultimo;

prevedere, in caso di sedute mediche o fisioterapiche di atleti, specie se minori, che vi sia la presenza del genitore o in subordine di un dirigente/tecnico;

richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo;

i)      definisce, per gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:

trattare gli atleti nello stesso modo evitando di far trasparire preferenze con atteggiamenti discriminatori;

effettuare scelte tecniche sempre trasparenti e motivate in modo che si capisca che trattasi di valutazione tecnica;

j)      sensibilizza sull’astenersi, da parte di chicchessia e per i tecnici in particolare, a fare apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potenzialmente lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso:

Indicazioni tecniche date con modalità e toni che non umilino il tesserato

k)     favorisce la rappresentanza paritaria di genere;

con la composizione di equipaggi di entrambi i generi;

con la crescita all’interno della società di un gruppo dirigente e un gruppo di tecnici di sesso diverso dando pari opportunità di crescita senza discriminazioni di alcun tipo;

con l’ingresso all’interno di organi societari e dello staff tecnico di soggetti di genere diverso.

Art. 4 – Tutela dei minori - Obblighi

1. Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale e carichi pendenti ai sensi della normativa vigente.

2. Sono sempre tenuti a fornire copia del casellario giudiziario e carichi pendenti prima dell'conferimento dell'incarico:

a)     i tecnici societari delle squadre under 10, under 14 e under 18;

b)     il Presidente;

c)     Direttore Sportivo.

3. Al fine dell'attribuzione di funzioni che comportino contatti diretti e regolari con minori nonché del conferimento degli incarichi di cui al  precedente comma 2, la Società accerta, attraverso l'acquisizione del casellario giudiziario e carichi pendenti del candidato l'assenza di condanne penali anche non passate in giudicato per i reati di art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

4. La presenza di una o più condanne anche non passare in giudicato per i reati indicati al precedente comma 3 costituisce causa di incompatibilità per l'attribuzione di funzioni che comportino contatti diretti e regolari con minori nonché per il conferimento degli incarichi di cui al precedente comma 2. Qualora, in relazione ai soggetti di cui ai precedenti commi 1 e 2, nel corso del loro incarico, sopraggiunga una delle cause di incompatibilità di cui al precedente periodo, detti soggetti sono tenuti a darne tempestivamente notizia alla Società che provvederà, senza indugio, a revocare l’incarico o le funzioni attribuite.

 

Art. 5 – Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIC all’atto della prima nomina e all’atto di affiliazione annuale.

1. Il Responsabile dovrà essere prescelto tra soggetti di comprovata moralità, competenza e terzietà in possesso dei seguenti requisiti:

a)     essere tesserato alla FIC;

b)     non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati (acquisire il casellario giudiziario e carichi pendenti):

art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

c)     non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di FSN, DSA, EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

d)     d. seguire nel corso dell’incarico i corsi di aggiornamento previsti dalla FIC e/o essere in possesso di eventuali titoli abilitativi.

2. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

3. In caso di cessazione a qualsiasi titolo del Responsabile, la Società provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile iscrivendolo nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla FIC.

4. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata, ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell’organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia all’Organismo di Tutela della FIC. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

5. Il Responsabile è tenuto a:

a)     promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIC nell’ambito della società, nonché l’osservanza e le proposte di aggiornamento del presente Modello, da proporre all’organo direttivo societario;

b)     adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

c)     adottare provvedimenti, anche con segnalazioni all’organo Societario competente, in caso di mancata applicazione del presente Modello;

d)     adottare i provvedimenti previsti in caso di violazioni di situazioni che rientrino nelle prescrizioni del presente modello e nel Regolamento federale;

e)     segnalare tempestivamente all’Organismo di tutela della FIC le eventuali condotte rilevanti di cui al punto c) e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

f)      rispettare gli obblighi di privacy e riservatezza imposti dalla legge e dai Regolamenti FIC;

g)     valutare annualmente l’adeguatezza del Modello nell’ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate.

 

Art. 6 – Dovere di segnalazione

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento federale e/o la mancata applicazione del presente Modello, è tenuto a darne immediata notizia all’Organismo di tutela anche per il tramite del Responsabile nominato dalla Società.

2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del Regolamento Federale e del presente Modello può confrontarsi con il Responsabile o direttamente con l’Organismo di tutela della FIC.

3. le segnalazioni potranno essere effettuate sia ai contatti del Responsabile societario che sulla piattaforma federale.

https://fic.safeguarding.openblow.it/#/

 

Art. 7 – Diffusione ed attuazione

1. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente Modello tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi anche tramite:

Affissione presso la sede della Società del presente Modello organizzativo / codice di condotta adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società;

Affissione presso la sede della società e pubblicazione sulla homepage del sito della società del nominativo del Responsabile nominato dal sodalizio con indicazione dell’indirizzo e-mail per poterlo contattare;

Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del presente Modello adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo e contatti del Responsabile della società;

Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi all’Organismo di tutela della FIC;

Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi.

 

Art. 8 – Sanzioni

Premessa l’applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti federali, previa informazione a carico di tutti coloro che sono assoggettati, ai sensi delle previsioni di cui all’art. 2, tra le categorie tenute all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente documento e che pongano in essere comportamenti contrari a quanto ivi indicato, il Responsabile dovrà, una volta valutata la segnalazione:

inoltrarla agli organi disciplinari societari interni;

inoltrarla all’Organismo di tutela.

 

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dall’organo direttivo della Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall’Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di SafeGuarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIC.

2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall’organo preposto della Società.

3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dalle norme superiori Federali, nonché nel “Regolamento per la salvaguardia da abusi, violenze, discriminazioni e politica di tutela dei minori” della FIC.

4. Il presente Regolamento, approvato dall’organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web societario.

Il Presidente

dott.ssa Fulvia Piller

Approvato dal Consiglio direttivo

Con verbale n. 327 del 4 dicembre 2024

Pubblicato sul sito societario il 28 dicembre 2024